COME SI DEPOSITA UNA DOMANDA DI MEDIAZIONE
Il deposito può avvenire:
✓ Direttamente online sulla piattaforma www. abcmediazione@.it
✓ Con trasmissione via pec a abcmediazione@pec.abclex.it
✓ Con l’iscrizione c/o la ns. Sede
I VANTAGGI DEL DEPOSITO ONLINE DI UNA DOMANDA DI MEDIAZIONE
✓ Mediante il deposito online della domanda di mediazione sarà possibile:
✓ Avere accesso a tutte le informazioni, documenti e verbali delle procedure pendenti e archiviate;
✓ Gestire la fatturazione e la documentazione necessaria per la richiesta del credito d’imposta;
✓ Ricevere i promemoria degli incontri con tutte le informazioni necessarie.
PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO
Il deposito della domanda di mediazione si considera perfezionato solo una volta inviata la domanda di mediazione debitamente
sottoscritta ed effettuato il pagamento delle spese di avvio e di primo incontro.
La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura,
e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura di Abcmediazione, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Durata della procedura
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.
ADESIONE
L’adesione può avvenire :
✓ Direttamente online sulla piattaforma www. abcmediazione@.it mediante accesso con apposito codice ricevuto con la convocazione.
✓ Con trasmissione via pec a abcmediazione@pec.abclex.it
✓ Con l’iscrizione c/o la ns. Sede
✓ Perfezionamento dell’Adesione
Il deposito dell’adesione si considera perfezionato solo una volta inviato il modulo debitamente sottoscritto dalla parte, accompagnato dal pagamento delle spese di avvio e di primo incontro.
PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE
Agli incontri di mediazione le parti devono partecipare personalmente.
Solo in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
I rappresentanti di persone giuridiche devono essere a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Nelle materie della cd. Mediazione obbligatoria e nelle mediazioni delegate dal giudice, le parti devono essere assistite da un avvocato.
LA PROCURA
✓ La procura speciale è quella che viene conferita all’avvocato per la sua assistenza alla procedura
✓ La procura sostanziale è un atto a cura di parte e si rende necessaria quando la parte non sia in grado di presenziare personalmente all’incontro per giustificati motivi.
La procura sostanziale deve essere un atto che conferisce poteri sostanziali al delegato,e deve contenere un esplicito riferimento all’Organismo, al numero di procedura di mediazione,
all’indicazione delle parti.
✓ La procura notarile è necessaria unicamente per mediazioni che riguardano trasferimenti di beni immobili e diritti reali in generale.
MODALITA’ DEGLI INCONTRI
– In presenza c/o le ns. 3 sale della Sede
– In videoconferenza
– Mista con parti in presenza e altre in videoconferenza
– Mediazione in modalità telematica: Ciascuna parte può chiedere di partecipare alla mediazione da remoto
anche senza il preventivo consenso di tutte le altre parti del procedimento. Alla conclusione di ogni incontro
svolto da remoto le parti ed i loro avvocati devono sottoscrivere il verbale secondo le disposizioni del
Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 8-bis)
SANZIONI:
Sanzioni per la mancata partecipazione in mediazione per la parte convocata.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice può disporre tre tipi di sanzioni cumulative:
✓ desumere elementi di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile;
✓ condannare al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
✓ condannare la parte soccombente in giudizio al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura del massimo
delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Sanzioni per la mancata partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni:
In tal caso, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.l. 30/03/2001 n. 165,
al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.
Sanzioni per la mancata partecipazione dei soggetti vigilati da autorità indipendenti come Banche, Assicurazioni, Operatori di servizi:
Nel successivo giudizio, il giudice deve trasmettere copia del provvedimento adottato nei confronti dei soggetti vigilati alle autorità di vigilanza
competente come IVASS, Banca d’Italia, Agcom, etc.