Indennità di Mediazione, dal 15.11.2023 – D.M. 150/23

INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
✓Ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.

✓ AbcMediazione applica unicamente le tabelle minime ex art.31.I°co dm 150/23.

✓ Per le mediazione depositate dopo il 15/11/2023 sono previsti, oltre alle spese di segreteria, costi fissi per il primo incontro di mediazione (spese di avvio e di mediazione) ed eventuali ulteriori costi in relazione alle seguenti ipotesi:

  • accordo raggiunto all’esito del 1° incontro
  • prosecuzione della mediazione oltre al 1° incontro
  • accordo raggiunto all’esito di incontri successivi

✓ AbcMediazione applica ,tra quelle previste nel dm 150 , solo come unica maggiorazione quella relativa all’accordo raggiunto all’esito di incontri successivi.
Nessuna maggiorazione viene richiesto a seguito di accordo al primo incontro – nessuna viene richiesta in caso di particolare complessità della vertenza.

SVOLGIMENTO PRIMO INCONTRO
Il primo incontro si svolge tendenzialmente con la durata massima di due ore nella stessa giornata. Ciò, fatti salvi casi, espressamente motivati, nei quali sempre all’ interno della complessiva durata di due ore, può essere disposto un unico differimento. Oltre alle due ore, gli ulteriori svolgimenti della mediazione si intenderanno come incontri successivi e dovranno essere applicate le nuove tabelle previste dalla Riforma Cartabia.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.
Nel corso del primo incontro, il Mediatore illustrerà le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi e le modalità di pagamento.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE
Ai sensi dell’art. 29 del dm nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile.
Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore.
Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

SPESE VIVE
• Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale:

    • € 9 per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale a/r
    • € 15 per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale r1
    • a partire da € 15 per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale a/r

• Nessun costo per convocazioni tramite pec fornite dalle parti

• Servizio di firma digitale e conservazione :
Per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma per la conservazione a norma cad: € 10 + iva al 22% a carico esclusivo del richiedente la modalità.

n.b: La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla parte istante.
L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla parte chiamata.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Al momento del deposito dell’istanza e dell’adesione, le parti devono allegare la ricevuta del pagamento delle spese di mediazione del primo incontro
o eseguire il pagamento con pos o contanti c/o la ns.sede Abcmediazione.
Tale pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a ABCMEDIAZIONE s.r.l
c/o Intesa San Paolo SpA.
sulle seguenti coordinate IBAN: IT74A 03069 04856 100000005164

IMPORTANTE: nella causale va indicato il nome delle parti in mediazione e, per la parte aderente, il numero di procedimento riportato nella lettera di convocazione.

DATI DI FATTURAZIONE
Le parti in mediazione devono indicare i dati per l’emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell’adesione.
Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fattura a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l’accesso ai benefici previsti dal credito d’imposta.
Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023,
il beneficiario dovrà produrre, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento, la fattura emessa da Abc Mediazione (intestata al beneficiario), la prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

Modulistica

FILE ALLEGATI

Data inserimento: 15/11/2023
Data inserimento: 15/11/2023

Ultimo aggiornamento

20 Settembre 2024